REGOLAMENTO INTERNO DELL’ASSOCIAZIONE A.V.A.S.V. VALLERMOSA
Art. 1
Obblighi del volontario
Il volontario ha l’obbligo morale e civile di trasportare ed assistere qualsiasi tipo di malato o ferito, ivi compresi quelli contagiosi o presunti tali, adottando gli accorgimenti del caso.
Art. 2
Gratuità dell’opera prestata
Il volontario presta qualsiasi opera costante e cosciente per l’Associazione senza alcuna remunerazione.
Le oblazioni ricevute durante e fuori il servizio vengono versate nella cassa comune dell’Associazione.
Art. 3
Corpo volontario
Il corpo volontario si suddivide in:
- Praticanti
- Soci in prova
- Soci effettivi.
Art. 4
Praticanti e soci in prova
Praticanti:
sono coloro che, non hanno compiuto la maggiore età.
Da 14 a 16 anni possono, previo consenso scritto dei genitori, essere ammessi ai servizi non operativi;
da 16 a 18 anni possono anche effettuare, previo consenso scritto dei genitori, viaggi con l’ambulanza come allievi barellieri.
In entrambi i casi, possono frequentare la sede sociale, partecipare ai corsi addestrativi. non hanno diritto di voto nelle assemblee,
ma hanno facoltà di esprimersi, non hanno l’obbligo delle quote sociali e devono produrre una dichiarazione liberatoria da parte dei genitori.
Soci in prova:
Chi intende prestare servizio come socio volontario deve aver compiuto 18 anni;
Se a seguito di colloquio con i responsabili dell’Associazione risultasse positivo ai requisiti morali e civili, il volontario potrà accedere ai servizi come allievo;
L’ammissione si intende sempre accettata con riserva sino al termine del periodo di prova;
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi dalla data di iscrizione con parere finale ed inappellabile del Consiglio Direttivo, al termine del quale, se il parere sarà positivo, passerà socio effettivo;
Se durante il periodo di prova il socio non si dimostrasse idoneo all’attività di Pronto Soccorso e non coerente con i principi dello Statuto e del presente regolamento, potrà essere dimesso con provvedimento del Consiglio Direttivo.
Art. 5
Suddivisione dei soci
Ai soli fini del servizio i soci si dividono in:
- Allievi telefonisti
- Allievi barellieri
- Allievi autisti
- Telefonisti
- Barellieri
- Autisti
- Capi servizio
- Responsabili di settore
Allievi sono i soci che non hanno i requisiti previsti dalle leggi, le qualità o l’esperienza necessari al passaggio alla qualifica superiore.
Per poter diventare allievi autisti, i soci devono aver effettuato almeno 20 interventi come allievi barellieri, essere in possesso della patente di guida “B” o “C” da almeno tre anni, aver compiuto 21 anni e guidare costantemente un automezzo.
Il passaggio alla qualifica di Capo Servizio può avvenire unicamente su proposta del Presidente, nomina del medico e ratifica del Consiglio Direttivo; inoltre il barelliere dovrà obbligatoriamente aver superato positivamente l’esame, o fornire garanzie ad esso equivalenti che vengano accertate dal medico.
Art. 6
Responsabili di settore
Vengono nominati dal Consiglio Direttivo, rispondono del loro operato al Presidente, al Consiglio Direttivo ed all’Assemblea dei Soci.
I responsabili di settore sono:
- Addetto al coordinamento dei servizi;
- All’autoparco ed agli autisti;
- Al guardaroba e pulizia sede;
- All’assistenziale;
- Agli allievi;
e qualunque altro gruppo si intenda costituire.
Art. 7
Turni di servizio
Tutti i soci devono garantire la loro disponibilità al servizio almeno quattro volte al mese.
Compatibilmente alle esigenze personali e considerando anche le esigenze altrui, bisogna alternarsi tutti i turni di servizio.
Qual’ora un socio volontario si trovasse nell’impossibilità imprescindibile di effettuare il proprio turno deve tempestivamente avvertire il coordinatore (o chi per esso).
Se trattasi di variazione di turni è compito del volontario provvedere alla sua stessa sostituzione.
Art. 8
I volontari possono frequentare la sede rispettandola e senza intralciare il servizio.
L’equipaggio dell’ambulanza è formato come minimo da un autista, un capo servizio e da un barelliere. Nei casi di gravi emergenze deve comprendere almeno tre persone più un barelliere in prova.
La divisa deve essere a norma di legge, sempre pulita e allacciata, recante lo stemma sociale. Non sono ammessi altri contrassegni, se non autorizzati.
Non è permesso tenere nel giubbotto materiale di pronto soccorso ad eccezione di una piletta e guanti monouso.
Art. 9
Provvedimenti disciplinari
Eventuali trasgressioni allo Statuto ed al Regolamento saranno punite, mediante sanzioni emanate dal Consiglio Direttivo, ed eventuale audizione può essere presa in considerazione salvo espressa richiesta al Consiglio Direttivo da parte dell’interessato nei termini di trenta giorni dal provvedimento espresso e comunicato..
Art. 10
Copertura assicurativa
L’assicurazione copre i volontari impegnati in servizio.
Art. 11
Periodi di sospensione dall’attività A.V.A.S.V.
- Sono considerati in riserva tutti i dimissionari che desiderassero ugualmente rimanere legati all’Associazione. Perdono il diritto al voto, di frequentare la sede sociale da soli, l’obbligo al pagamento della quota sociale e non possono ricoprire cariche sociali. I soci in riserva potranno essere richiamati solo in casi eccezionali con modalità valutate caso per caso. Eventuali richieste di riammissione dovranno essere riapprovate dal Consiglio Direttivo.
- Sono considerati in aspettativa quei soci che per un limitato periodo di tempo non possono garantire un servizio continuativo all’interno della Associazione. La richiesta di aspettativa dovrà essere inoltrata al Consiglio Direttivo. Verrà discussa di volta in volta e non potrà essere superiore ai 90 giorni nell’arco dell’anno sociale (1 gennaio – 31 dicembre). Salvo i casi di malattia o invalidità temporanea che verranno valutati tenendo conto del decorso di guarigione.
- Per le coppie con figli si ammette che, sia il padre che la madre, per un periodo di un anno dalla nascita del figlio, non garantiscano un servizio continuativo.
- Per i soci che espletano il servizio militare di leva, si ammette che in tale periodo non garantiscano un servizio continuativo. Oltre tale scadenza, i soci di cui ai commi 2 – 3 e 4, se non riprenderanno regolarmente il servizio, verranno automaticamente considerati in riserva.
- Anche i soci che non ottemperano all’art. 7 del presente regolamento, verranno collocati nella riserva, salvo il fatto che la loro assenza dal servizio abbia valide e documentate ragioni e siano comunicate tempestivamente al Consiglio Direttivo.
- Le dimissioni definitive vanno inoltrate al Consiglio Direttivo che le pubblicherà all’albo murale.
Art. 12
Quota sociale
- La quota sociale viene stabilita annualmente dall’Assemblea dei Soci. Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota entro i novanta giorni dall’inizio dell’anno, e se nuovo iscritto, entro trenta giorni dalla richiesta di adesione.
- Il socio che risultasse moroso oltre i tre mesi potrà incorrere nel richiamo da parte del Consiglio Direttivo; e su decisione dello stesso Consiglio Direttivo, decadere con il persistere della morosità.
Art. 13
Cooptazione
Tutti gli eletti che non partecipano alle rispettive riunioni ingiustificatamente, per oltre tre volte decadono dalla loro nomina e devono essere cooptati.
Art. 14
A cura del responsabile di settore potrà essere istituito un gruppo sportivo in seno all’Associazione. Detto gruppo non dovrà interferire con i servizi e con ciò che è stato organizzato dall’Associazione.
Art. 15
Frequenza al corso di Pronto Soccorso
- Tutti i soci sono tenuti a frequentare il corso di Pronto Soccorso organizzato dall’Associazione sostenendo al termine dello stesso un esame attitudinale.
2 Il superare, in assenze, un terzo delle lezioni preclude l’ammissione agli esami. - Il volontario che non superi l’esame finale è tenuto a frequentare nuovamente il corso