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Statuto

A.V.A.S.V. – O.n.l.u.s.
Associazione Volontariato Assistenza Soccorso Vallermosa

S T A T U T O

Costituzione di Associazione
VALLERMOSA 18 Maggio 2002

Registrato in scrittura privata in Iglesias
21 Maggio 2002 al n° 781 M 3

Notaio Elisabetta GEDDO LEHMANN
Repertorio n° 8116 Raccolta n° 2478

Registrato a Cagliari
Il 10 Giugno 2002 al n° 2899

ASSEMBLEA STRAORDINARIA – SECONDA CONVOCAZIONE

VALLERMOSA, 30 gennaio 2006

Adozione di Nuovo Statuto

L’Assemblea straordinaria dei soci approva all’unanimità.

A.V.A.S.V. – O.n.l.u.s.
Associazione Volontariato Assistenza Soccorso Vallermosa

In ottemperanza alla legge sul terzo settore, e su input della Regione Sardegna, lo Statuto è stato aggiornato secondo le linee guida della suddetta legge

A.V.A.S.V. – O.D.V. Associazione Volontariato Assistenza Soccorso Vallermosa

STATUTO
Art. 1 (Denominazione e sede)
È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato: A.V.A.S.V. – O.D.V., Associazione volontariato assistenza soccorso Vallermosa
L’Associazione ha sede legale in Via Case Sparse, snc 09010 Vallermosa.
Il Consiglio Direttivo può deliberare l’adesione a organi consortili o ad unioni o federazioni nazionali di pubbliche assistenze e di Protezione Civile.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 (Scopo e Attività istituzionali)
L’Associazione A.V.A.S.V.- ODV, Associazione volontariato assistenza soccorso Vallermosa, da ora in avanti denominata Associazione, fonda la sua struttura associativa sui principi della democrazia e può operare su tutto il territorio nazionale e, in particolare nella Regione Sardegna.
L’ Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
Il presente Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’Associazione.
Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della Associazione stessa.
L’Assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione del presente Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari

Art. 3 (Finalità e Attività)
L’Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed ha per scopo, escluso ogni fine di lucro, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato gratuita dei propri associati, l’attuazione di iniziative del più alto interesse sociale, di cui alle lettere dell’art. del C.T.S.:
A: interventi e servizi sociali, interventi, servizi e prestazioni per disabili;
B: interventi e prestazioni sanitarie;
C: prestazioni sociosanitarie;
D: educazione, istruzione e formazione professionale e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
E: interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
Y: protyezione civile.

Con l’attuazione delle seguenti azioni:
• Trasporto di ammalati ed infortunati mediante autoambulanza e tutto quanto gli organi associativi intendano fare nell’ambito del settore assistenziale e della formazione di una coscienza sanitaria collettiva in relazione ai problemi della emarginazione, della difesa ambientale e della protezione
Civile purché non siano in contrapposizione con le linee generali del volontariato.
Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione si avvale prevalentemente dell’attività gratuita di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati ai sensi del C.T.S.
L’Associazione può esercitare, a norma dell’art, 32 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale; la loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
L’Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D.Lgs 117/17.

Art. 4 (Qualità di volontario e Criteri di ammissione)
Le prestazioni fornite dagli aderenti sono rese a titolo gratuito e non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
Al volontario possono essere rimborsate dall’Associazione tramite la quale svolge l’attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall’organizzazione di cui il Volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
L’Associazione dev’essere costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato.
Possono far parte dell’Associazione le persone aventi età non inferiore ai sedici anni.
I soci in età compresa tra i sedici e i diciotto anni hanno diritto di voto per il tramite di uno degli esercenti la patria potestà (art.320 del Codice civile).
Chi desidera diventare Socio deve inoltrare la domanda al Consiglio Direttivo, indicando le sue complete generalità e specificando quali mansioni intenda svolgere.
La domanda comporta l’accettazione di tutte le norme del presente Statuto e l’obbligo di osservare le deliberazioni che, in base al presente Statuto, saranno adottate dai competenti organi dell’Associazione.
Sull’accoglimento della domanda d’ammissione delibera il Consiglio Direttivo che la comunica all’interessato e la annota nel libro dei soci.
In caso di rigetto della domanda il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato/a motivandola.
L’aspirante Socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.
Sono Soci volontari attivi coloro che assumono l’obbligo di prestare servizio attivo in qualità di:
• conducenti di autoambulanza;
• radiotelefonisti;
• soccorritori;
• allievi soccorritori;
• operatori di Protezione civile;
• qualsiasi altra qualifica o mansione relativa alle attività previste dal presente Statuto, con particolare riferimento all’art. 3.
Sono Sostenitori della Associazione coloro i quali si impegnano al pagamento di una quota pari almeno a tre volte la quota ordinaria, se prevista.
L’importo delle quote associative, laddove previste, è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.
La variazione dell’importo delle quote associative dovrà essere notificata ai Soci in sede di approvazione del bilancio.
La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione.
L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Non è ammessa la categoria di soci temporanei
Art. 5 (Personale retribuito)
L’Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti e/o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente, nei limiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs. 117/2017, e/o stipulare accordi di collaborazione con altri E.T.S. necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività.

Art. 6 (Diritti e doveri degli associati)
Gli associati dell’organizzazione hanno il diritto di:
• eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
• essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
• Votare in Assemblea dal momento dell’iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
• prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee,
• Prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali e di esaminare i libri sociali;
• denunziare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell’art. 29 del D.lg. 117/17;
• Tutti i soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’organizzazione entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente
Gli associati hanno il dovere di:
• rispettare il presente Statuto ed i regolamenti interni;
• Svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
• versare, se prevista, la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.
Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 7 (Perdita della qualifica di associato)
Oltre che per decesso, perdono la qualifica di Socio:
a) coloro i quali non provvedano al versamento delle quote associative entro tre mesi dalla data fissata dal consiglio direttivo (MOROSITA’);
b) coloro ai quali vengono a mancare uno o più requisiti necessari all’ammissione (DECADENZA);
c) coloro che per gravi inadempienze nei confronti del presente statuto rendano incompatibile il mantenimento del loro rapporto con l’Associazione o svolgano in proprio le stesse attività svolte dall’Associazione (ESCLUSIONE);
d) coloro i quali, impossibilitati a prendere parte alle attività dell’Associazione, comunichino per iscritto al Consiglio Direttivo le proprie dimissioni. Queste decorreranno dal trentesimo giorno dalla data di comunicazione (DIMISSIONI).
e) L’ammissione e l’esclusione sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che decide a maggioranza semplice. È ammesso, entro i successivi 30 giorni dalla mancata ammissione o dall’esclusione, ricorso all’Assemblea degli aderenti, che deve decidere sull’argomento nella prima riunione convocata. I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.

Art. 8 (Qualità del Volontario)
L’associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’organizzazione.
All’associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
Ai sensi dell’art. 17 comma 4 del D.lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Art. 9 (ORGANI SOCIALI)
Sono organi dell’associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Collegio dei Revisori.
Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 10 (L’ASSEMBLEA)
L’Assemblea è composta dalle persone dei Soci iscritti nel Libro dei Soci. È l’organo sovrano
dell’Associazione.
La sua funzione è quella di formare la volontà dell’Associazione nelle materie riservate alla sua competenza dalla legge e dall’atto costitutivo.
L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria, in entrambi i casi è presieduta dal Presidente.
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio direttivo ogni anno entro il 30 aprile per:

  1. l’approvazione del bilancio consuntivo;
  2. la nomina degli Amministratori e del Collegio dei Revisori;
  3. la nomina del Revisore dei conti;
  4. la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, indicati nell’ordine del giorno.
    Il Consiglio Direttivo potrà convocare l’Assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale.
    L’Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta richiesta scritta da tanti Soci, in regola coi versamenti delle quote associative, che ne rappresenti almeno un decimo, oppure dal Collegio dei Revisori.
    La convocazione dell’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta a mezzo avviso da affiggersi nella bacheca della Sede sociale almeno quindici giorni prima dell’adunanza.
    Tale comunicazione può avvenire anche a mezzo lettera, fax, e-mail, sms, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella Sede dell’Associazione.
    Nell’avviso suddetto dovranno essere indicati: il giorno, l’ora, il luogo della prima e dell’eventuale seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare.
    L’eventuale seconda convocazione non potrà avvenire nello stesso giorno della prima.
    I Soci che intendessero far discutere e deliberare su argomenti non previsti dall’ordine del giorno possono, previa presentazione di richiesta scritta al Segretario dell’Assemblea, relazionare in breve dopo la trattazione dei punti in discussione, al fine di fare discutere e deliberare i Soci sull’argomento proposto in una successiva Assemblea che il Consiglio Direttivo dovrà convocare entro i successivi sessanta giorni.
    Tali richieste, per essere accolte, devono essere approvate da tanti Soci che rappresentino almeno un decimo degli aventi diritti al voto.

Art. 11 (Compiti dell’Assemblea)
L’Assemblea:
• determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione;
• approva il bilancio;
• nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
• nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
• delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
• delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello Statuto;
• approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
• delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’organizzazione;
• delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 12 (Assemblea ordinaria e straordinaria)
L’Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è valida qualunque sia l’oggetto da trattare: in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento dell’Associazione, sulla fusione con altre Associazioni o sul cambiamento dell’oggetto sociale, sulla modifica dello Statuto, l’Assemblea, tanto in prima quanto in seconda convocazione, è valida quando rappresenta almeno i due terzi dei Soci aventi diritto al voto; le delibere, per essere valide, dovranno essere adottate con la maggioranza dei voti attribuiti ai soci presenti aventi diritto.

Art. 13 (Espressione di voto e svolgimento dell’Assemblea)
Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel Libro dei Soci e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Ciascun Socio esprime un voto solo qualunque sia l’ammontare della quota sottoscritta.
È possibile l’intervento all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
I Soci, che per qualsiasi motivo non possano intervenire personalmente all’assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri Soci mediante delega scritta: ciascun Socio può rappresentare soltanto un altro Socio. Normalmente le votazioni si fanno in forma palese, per alzata di mano.
Nelle deliberazioni per l’approvazione del bilancio consuntivo e solamente per tutto ciò che riguarda il bilancio e la loro responsabilità i consiglieri non possono votare ma hanno diritto di parola.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
Il Presidente dell’Assemblea ha la funzione di dirigere i lavori della stessa assicurando che si svolga in modo ordinato e nel rispetto delle norme di legge e dell’atto costitutivo. Egli in particolare dichiara aperta e chiusa la seduta, pone in discussione gli argomenti all’ordine del giorno, regola gli interventi e modera il dibattito, mette in votazione le diverse proposte e proclama i risultati.
La nomina del Segretario è fatta dall’Assemblea.
La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.
Anche il verbale redatto da un notaio deve essere trascritto, in forma cartacea o elettronica, nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea.

Art. 14 (Deliberazioni e ricorsi)
Le deliberazioni dovranno essere riportate in apposito libro e sottoscritte dal Segretario e dal Presidente dell’Assemblea.
Eventuali ricorsi saranno esaminati solo se inoltrati per iscritto al Consiglio Direttivo e, per conoscenza, al collegio dei sindaci, entro dieci giorni dall’affissione della delibera nella bacheca della sede sociale.
Art.15 (Composizione)
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque membri fino ad un massimo di quindici membri eletti fra i Soci volontari attivi. Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo sarà di volta in volta deliberato dall’Assemblea in proporzione al numero dei Soci iscritti nel Libro Soci.
Qualora vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo dalla lista dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Art. 16 (Durata)
I Consiglieri, scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate tra i propri associati e/o dagli enti associati, durano in carica due anni, non hanno diritto ad alcun compenso e sono tutti rieleggibili senza limiti di mandato. I consiglieri eleggono tra loro un presidente, un vicepresidente, un amministratore, un segretario.

Art. 17 (Il Direttore sanitario)
Il Consiglio Direttivo elegge alla carica di Direttore Sanitario un Socio medico, possibilmente residente nel comune ove ha la sede l’Associazione.
Egli ha il compito di coordinare ed attuare l’attività didattica e formativa all’interno dell’Associazione, al fine di garantire l’adeguata preparazione dei Soci ad assolvere le finalità di cui all’art. 3.
Il Direttore Sanitario partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Sulle materie di interesse sanitario il suo voto è decisionale; su tutte le altre materie può esprimere soltanto parere consultivo. Il Direttore Sanitario non rientra nel computo di cui al primo comma dell’art. 15, dura in carica un anno, è sempre rieleggibile, anche tacitamente, e non è retribuito.
Oltre che per le cause previste dalle lettere a), b), c) ed e) del successivo art. 22, il Direttore Sanitario decade dalla carica per revoca votata, a scrutinio segreto, da almeno la metà più uno dei consiglieri in carica e con la maggioranza di almeno la metà più uno riferita al numero dei consiglieri in carica al momento della votazione

Art. 18 (Operatività amministrativa)
Le firme dei consiglieri eletti alle cariche di cui all’art. 16 saranno depositate presso gli istituti di credito e gli uffici postali ove saranno depositati i versamenti effettuati, a qualunque titolo, a favore dell’Associazione; due delle stesse, di cui una del Presidente o dell’Amministratore, debbono congiuntamente apparire su ogni operazione contabile cartacea.
Nelle operazioni on line potrà essere necessaria una sola firma, quella del consigliere delegato dal Consiglio Direttivo, ad operare on line.

Art. 19 (Convocazione)
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che lo riterrà utile e comunque quando ne sia fatta richiesta sottoscritta da almeno due consiglieri.

Nell’avviso di convocazione, da farsi con preavviso di almeno tre giorni, dovranno essere indicati il giorno, l’ora, il luogo della riunione e gli argomenti da trattare; le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni saranno adottate a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Le votazioni, normalmente, sono in forma palese ma verranno fatte a scrutinio segreto qualora lo richiedesse anche un solo consigliere.
Qualora ad una riunione del Consiglio Direttivo intervengano tutti i suoi membri ed essi siano tutti d’accordo si potrà discutere e deliberare anche su argomenti non previsti all’ordine del giorno.
In casi eccezionali il Consiglio Direttivo potrà essere convocato con un preavviso inferiore ai tre giorni, ma potrà deliberare solo se intervengono tutti i suoi membri e tutti sono d’accordo a che si proceda.

Art. 20 (Compiti del Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell’Assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:
− amministra l’Associazione;
− attua le deliberazioni dell’Assemblea;
− predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
− stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
− cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

  • è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel RUNTS;
    − disciplina l’ammissione e l’esclusione degli associati;
    − accoglie e/o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Art. 21 (Il Presidente)
Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza e la firma sociale.
Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria.
Nei casi d’urgenza il Presidente provvede coi poteri del Consiglio Direttivo, ma le deliberazioni dovranno essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione, la quale dovrà avvenire non più tardi di dieci giorni.
In caso di assenza o impedimento del Presidente tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente.

Art. 22 (Cessazioni)
I consiglieri cessano la loro carica per le seguenti cause:
a) per scadenza del termine;
b) per dimissioni;
c) per perdita della qualifica di Socio;
d) per revoca da parte dell’Assemblea;
e) per decesso;
f) alla terza assenza consecutiva delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 23 (Modalità dimissioni e sostituzioni)
Il consigliere che si dimette deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Revisori. Le sue dimissioni decorreranno a partire dal trentesimo giorno dalla data di presentazione delle stesse. In questo caso ed in quelli previsti alle lettere c), e) ed f) del precedente articolo, i restanti consiglieri provvederanno alla sostituzione attingendo, in ordine alle preferenze ricevute, dall’elenco dei non eletti nelle ultime votazioni.
Qualora detto elenco non fosse sufficiente per tutte le sostituzioni che si rendessero necessarie, provvederanno i consiglieri per cooptazione e la relativa delibera diverrà esecutiva dalla data di approvazione della stessa da parte del Collegio dei Revisori, ovvero dal ventunesimo giorno dalla data di comunicazione della delibera se il Collegio dei Revisori non si pronuncia entro venti giorni.
I consiglieri di nuova nomina cessano, per fine mandato, alla scadenza del Consiglio Direttivo.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 24 (Composizione e durata)
Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’assemblea anche fra i non soci.
Il Socio più votato assume la carica di Presidente del Collegio. I revisori non hanno diritto a compenso, durano in carica due anni e sono sempre rieleggibili.

Art. 25 (Compiti)
Il Collegio dei Revisori è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017:
• vigila sull’osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
• vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
• esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
• monitora e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione, controlla il bilancio e dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal d.lgs. 117/17 all’art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. Il Collegio dei Revisori può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo anche singolarmente e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno ogni trimestre. I Revisori, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge
Art. 26 (Cessazioni)
I membri del Collegio dei Revisori cessano dalla loro carica per le seguenti cause:
a) per scadenza del mandato;
b) per dimissioni presentate all’Assemblea;
c) per revoca da parte dell’Assemblea;
d) alla terza assenza consecutiva delle riunioni dell’Assemblea;
e) per decesso.
Nei casi previsti dalle lettere b), c), d) ed e) del presente articolo essi verranno sostituti dal Revisore supplente che a sua volta verrà integrato dall’Assemblea

Revisore legale dei conti
È nominato nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 27 (Risorse economiche)
Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
• Quote associative, laddove previste;
• Contributi pubblici e privati;
• Donazioni e lasciti testamentari;
• Rendite patrimoniali;
• Attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all’art. 6 del D.lgs. 117/2017;
• Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017;
• Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di
bilancio previste fino all’operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.
• Per le attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere soltanto
il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 28 (Beni)
I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli aderenti
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
• da beni mobili ed immobili;
• da titoli pubblici e privati;
• da lasciti, legati e donazioni, purché accettati dal Consiglio Direttivo;

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
E’ vietata la distribuzione, anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
I suddetti utili, avanzi di gestione, fondi e riserve vanno sempre utilizzati per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell’art. 8 comma 1 del CTS.

Art. 29 (Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)
Il patrimonio dell’organizzazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo;
In qualunque caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i Soci, stabilendone i poteri.
Il patrimonio netto risultante sarà devoluto ad associazioni di beneficenza operanti nell’ambito della provincia di Cagliari.

BILANCIO

Art. 30 (Bilancio)
Il bilancio di esercizio dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’Associazione.
Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) entro il 30 maggio di ogni anno.
Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno destinati al finanziamento delle attività di cui al precedente art. 3 previa deduzione di una quota pari almeno ad un quinto da destinare al fondo di riserva ordinaria.
Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 12 del D.Lgs 117/17, l’organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 31 (Convenzioni)
Le convenzioni tra L’Associazione e le Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’Associazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’Associazione.

ART. 32 (Libri sociali obbligatori)
L’Associazione ha l’obbligo di redigere e tenere aggiornati i seguenti atti e documenti:
• Libro dei soci tenuto a cura del consiglio direttivo;
• Libro delle assemblee e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
• Libro delle assemblee e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell’organo di controllo e degli altri organi sociali;
• Il registro dei volontari, tenuta a cura del consiglio direttivo;
• Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’organizzazione secondo le modalità stabilite dall’assemblea.

Art. 33
L’Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs. 117/2017.
L’organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 34 (Funzionamento dell’Associazione)
Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell’Associazione sarà disciplinato da uno o più regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo, nell’osservanza delle disposizioni di legge, da approvarsi dall’ Assemblea.

Art. 35 (DISPOSIZIONI FINALI)
Per tutto quello che non è regolato dall’atto costitutivo, di cui il presente Statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle associazioni di pubblica assistenza rette coi principi della mutualità agli effetti tributari.
Art. 36
Qualora l’Assemblea ordinaria lo ritenga opportuno, potrà chiamare alla carica di Presidente onorario dell’Associazione persona di chiara fama distintasi in attività attinenti ai fini istituzionali dell’Associazione.

Art. 37
Copia del presente statuto dovrà essere consegnata a chiunque ne faccia richiesta.

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